La soluzione semplice e conveniente per i clienti finali nascosti (CFN), senza POD aggiuntivi fisici o virtuali

Se un cliente finale alimenta un altro cliente finale non dichiarato, quest’ultimo è considerato “nascosto” (la dizione è stata introdotta da una deliberà dell’ARERA, vedere in proposito il Vademecum stilato da Enuma).

Clienti finali nascostiQuesta situazione è spesso riscontrabile in tante strutture complesse come case di cura, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. All’interno di queste realtà, ma anche in strutture più semplici come i condomini, possono trovarsi i cosiddetti clienti finali “nascosti”.

I clienti finali “nascosti” non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte. In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili. Gli oneri generali di sistema che non vengono pagati dai clienti finali “nascosti” pesano sugli altri clienti finali. La questione è stata sollevata da diverse segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane impegnati nell’ambito delle proprie verifiche ispettive.

L’Arera perciò ha imposto l’obbligo di autodichiarazione ai clienti finali “nascosti” entro il 30 giugno 2018 per non incorrere in pesanti penali o altri procedimenti sanzionatori.

Enuma propone servizi finalizzati ad individuare il tipo di classificazione più adeguata e vantaggiosa (SSPC, ASDC, …), offre assistenza nelle eventuali pratiche (comprese quelle relative alle autodichiarazioni) e fornisce supporto nei rapporti con i vari Enti (Arera, GSE, CSEA, Terna, Agenzia delle Dogane, ecc.) con particolare focus sull’elaborazione dei dati da comunicare secondo scadenze, periodicità, modalità e formati stabiliti da ciascun ente.

I servizi offerti da Enuma garantiscono notevoli risparmi e semplicità di gestione e rappresentano la soluzione subito disponibile e praticabile per i clienti finali nascosti (CFN), senza bisogno di richiedere POD aggiuntivi, fisici o virtuali.

Un nuovo POD fisico richiede in genere di adeguare o modificare l’impianto esistente sobbarcandosi i relativi costi e tempi di realizzazione nonché, a volte, i disagi.

UN POD virtuale impegna contrattualmente in maniera pesante l’utente fornito in obblighi complessi e volte poco chiari.

Scenari:

A Allacciamento fisico alla rete pubblica (pod fisico)
B Allacciamento virtuale alla rete pubblica (pod virtuale)
C Attivazione e gestione di un ASDC

 

In particolare:

  • L’attivazione di un ASDC è conveniente in fase di setup
    • lo scenario C ha un costo di setup molto inferiore a quelli degli scenari A e B;
  • La gestione di un ASDC è conveniente in esercizio
    • gli scenari A e B non hanno costi di esercizio, ma non beneficiano di riduzioni su corrispettivi tariffari e relative imposte, che pertanto risultano maggiori di quelli dovuti in configurazione ASDC;
    • lo scenario C ha un costo di esercizio, ma quest’ultimo è ampiamente ripagato dal risparmio di esercizio, infatti configurazione ASDC gode di riduzioni su corrispettivi tariffari e relative imposte.

Se il Cliente decide di optare per lo scenario “C” (ASDC), dovrà provvedere alla gestione dell’ASDC secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Enuma fornisce la piattaforma software necessaria per adempiere agli obblighi del gestore ASDC nei confronti di TERNA, Acquirente Unico, Arera, ecc.

Enuma può inoltre fornire servizi di supporto ed elaborazione dati nella modalità “Service Business”: il Cliente può delegare al nostro personale lo svolgimento delle elaborazioni di competenza del gestore ASDC.

Con riferimento al tema specifico dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (Reti Interne d’Utenza o RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi o ASDC), Enuma sta erogando servizi a quattro RIU, realtà industriali estremamente più complesse degli ASDC.

Con riferimento a Utilities e operatori del mercato libero dell’energia, Enuma è fornitore di soluzioni software e di servizi di elaborazioni per numerose realtà del settore.

Contattateci per un’analisi preliminare o un’offerta.

Enuma

Vademecum CLIENTI FINALI “NASCOSTI”

Riferimenti:

Delibera Arera 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel

Cliente finale

Persona fisica o giuridica (diversa da un gestore di rete concessionario) che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.

Connessione diretta e connessione indiretta

La connessione alla rete pubblica è diretta se avviene senza l’interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore di rete concessionario.

La connessione alla rete pubblica è indiretta se avviene con l’interposizione di elementi (ad es. interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore di rete concessionario.

POD virtuale

Il POD è virtuale nel caso in cui il gestore di rete attivi una connessione indiretta del cliente finale con la rete pubblica.

Convenzione (connessione indiretta)

In caso di connessione è indiretta, il gestore di rete concessionario e il gestore delle linee private devono sottoscrivere una convenzione che definisca le modalità tecniche ed economiche per l’utilizzo delle linee elettriche private per l’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.

Clienti indirettamente (o virtualmente) connessi alla rete pubblica

Utenze che accedono alla rete pubblica per il tramite di linee o reti private.

Cliente finale “nascosto”

Cliente finale che:

  • non fa parte di SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
  • non fa parte di SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi);
  • non è stato dichiarato come connesso (direttamente o indirettamente) alla rete pubblica.

Se un cliente finale connesso ad una rete pubblica o privata alimenta un altro cliente finale non dichiarato, quest’ultimo è considerato “nascosto”.

Unità di consumo

Ad ogni unità di consumo corrisponde un unico cliente finale (nel caso di SEESEU, ASE e ASAP si applicano invece altre disposizioni).

«[…], strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. sono identificabili come una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di una pluralità di soggetti e quindi come una pluralità di clienti finali (con le relative unità di consumo).» (citazione testuale dal punto F del documento “FAQ Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC, in particolare come integrato e modificato dalla deliberazione 276/2017/R/eel”).

Obbligo di autodichiarazione

I clienti finali “nascosti” hanno l’obbligo di autodichiararsi entro il 28/02/2018 con una seguenti modalità:

  • identificazione all’Aeegsi di un ASDC (cfr. TISDC);
  • domanda di attribuzione di un POD inoltrata al gestore di rete locale.

Autodichiarazione effettuata entro il 28/02/2018

  • non è dovuto alcun conguaglio se fanno parte di situazioni che sono classificabili come SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi) o SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
  • se il cliente finale “nascosto” non ricade nelle situazioni del punto precedente, allora dovrà pagare solamente la differenza rispetto alle componenti tariffarie eventualmente già versate;
  • non saranno applicate maggiorazioni o penali, l’importo sarà: oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare − oneri generali di sistema già versati.

Autodichiarazione non effettuata entro il 28/02/2018

  • conguaglio dovuto indipendentemente dalla configurazione;
  • l’importo sarà maggiorato del 30%: 1,30 x (oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare − oneri generali di sistema già versati);
  • l’Aeegsi può autonomamente avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta al conguaglio maggiorato.

Conguaglio – CSEA

Il conguaglio dovrà essere versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Periodo da conguagliare

Da 01/01/2014 (oppure la data effettiva di entrata in servizio del cliente finale se successiva) alla data della regolarizzazione.

Controlli – Aeegsi e GSE

L’Aeegsi effettua i controlli (documentali o con sopralluogo) tramite il GSE.

CSEA e altri enti

La CSEA può anche utilizzare i dati in possesso di GSE, Terna, Agenzia delle Dogane e Distributori.

Gestori di rete

I gestori di rete devono comunicare alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e all’Aeegsi eventuali clienti finali “nascosti” o presunti tali.